Progettazione energetica

Lo studio energia&ingegneria fornisce progettazioni inerenti Legge 10 del 09 gennaio 1991 e D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 con modifiche D.P.R. 551/99, D.Lgs. 192 del 25 agosto 2005 con modifiche D.Lgs. 311 del 29 dicembre 2006 in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici.

Attestato prestazione Energetica (APE)
l' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.
Viene effettuata una diagnosi energetica dell'immobile, analizzate le caratteristiche termoigrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.

Relazione Tecnica (L10/91 sul contenimento dei consumi energetici)
La RELAZIONE TECNICA secondo Legge 9 gennaio 1991, n. 10; D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311; D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59
è un elaborato di progetto richiesto dagli enti competenti nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamenti volumetrici, e sostituzione di generatori di calore.
La legge 10/91 è una legge della Repubblica Italiana nata con l’intento di razionalizzare l’uso dell'’energia per il riscaldamento. 
Quella che viene comunemente chiamata “Legge 10”, dal punto di vista edilizio, si traduce in una relazione progettuale che il committente di un lavoro (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) deve allegare al progetto edilizio da presentare presso il Comune per il relativo permesso edilizio. 
La relazione serve a dimostrare che l’'organismo edilizio, comprensivo degli impianti in esso contenuti, ha una “performance energetica” che rientra nei parametri minimi richiesti. Le norme infatti stabiliscono in funzione della forma dell’'abitazione, ovvero del rapporto tra la superficie esposta e il volume, e della zona climatica nella quale si trova, l’'indice di prestazione energetica minimo richiesto. 
Il progetto dell’'organismo edilizio (edificio + impianti) dovrà essere tale da soddisfare questo limite minimo. Prestazioni migliori si tradurranno in una Classe Energetica più elevata, attestata al termine della costruzione stessa tramite l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). 
Questa relazione deve essere redatta da un professionista iscritto nei rispettivi Albi Professionali, che si occupa di progettazione energetica. La prestazione energetica dell’'abitazione dipende sia dalla tipologia dell'’involucro edilizio (strutture opache e serramenti) sia dall'’impianto termico che provvede al riscaldamento invernale dell’'abitazione.

Riqualificazione Energetica 

Per Riqualificazione Energetica dell'edificio si intendono tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali, atte al conferimento di una nuova o superiore qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno.
In generale, gli interventi di Riqualificazione Energetica del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a:
· migliorare il comfort degli ambienti interni;
· contenere i consumi di energia;
· ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull’'ambiente;
· utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in     sostituzione dei combustibili fossili;
· ottimizzare la gestione dei servizi energetici;
Le opportunità di miglioramento andrebbero valutate con una diagnosi energetica che evidenzi gli interventi principali, in grado di garantire un retrofit vantaggioso, interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione energetica dell’edificio, e riguardano fondamentalmente:
· il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio (incremento dell’isolamento termico,    
  sostituzione dei serramenti ecc.);
· la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di climatizzazione invernale e di illuminazione 
  con altri più efficienti dal punto di vista energetico e con minore impatto sull'’ambiente in termini       di emissioni prodotte;
· l’utilizzo dell’energia gratuita del sole per la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici)         e termica (collettori solari);
· la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo al fine di limitare la       diffusione di impianti di condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici;
· l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia per la sensibilizzazione alla           riduzione dei consumi.

Detrazioni 65% su Riqualificazione Energetica
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
  •      interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  •      interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  •      l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  •      interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  •      sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  •      interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro


 
 

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