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Progettazione energetica
Lo studio energia&ingegneria fornisce progettazioni inerenti Legge 10 del 09 gennaio 1991 e D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 con
modifiche D.P.R. 551/99, D.Lgs. 192 del 25 agosto 2005 con modifiche D.Lgs. 311
del 29 dicembre 2006 in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici.
Attestato prestazione Energetica (APE) l' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive
le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un
appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a
G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell'acquisto o della locazione di un
immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo
energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto
risparmio energetico. Viene effettuata una diagnosi energetica dell'immobile, analizzate le caratteristiche termoigrometriche, i consumi,
la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli
ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia
rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia la Targa
Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche
dell'immobile.
Relazione Tecnica (L10/91 sul contenimento dei consumi energetici) La RELAZIONE TECNICA secondo Legge 9 gennaio
1991, n. 10; D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311; D.P.R. 2 aprile 2009,
n. 59 è un elaborato di
progetto richiesto dagli enti competenti nel caso di nuova costruzione,
ristrutturazione e ampliamenti volumetrici, e sostituzione di generatori di
calore. La legge 10/91 è una legge
della Repubblica Italiana nata con lintento di razionalizzare luso
dell'energia per il riscaldamento. Quella che viene
comunemente chiamata Legge 10, dal punto di vista edilizio, si traduce in una
relazione progettuale che il committente di un lavoro (manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) deve allegare
al progetto edilizio da presentare presso il Comune per il relativo permesso
edilizio. La relazione serve a
dimostrare che l'organismo edilizio, comprensivo degli impianti in esso
contenuti, ha una performance energetica che rientra nei parametri minimi
richiesti. Le norme infatti stabiliscono in funzione della forma
dell'abitazione, ovvero del rapporto tra la superficie esposta e il volume, e
della zona climatica nella quale si trova, l'indice di prestazione energetica
minimo richiesto. Il progetto
dell'organismo edilizio (edificio + impianti) dovrà essere tale da soddisfare
questo limite minimo. Prestazioni migliori si tradurranno in una Classe
Energetica più elevata, attestata al termine della costruzione stessa
tramite l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Questa relazione deve
essere redatta da un professionista iscritto nei rispettivi Albi Professionali,
che si occupa di progettazione energetica. La prestazione energetica
dell'abitazione dipende sia dalla tipologia dell'involucro edilizio (strutture
opache e serramenti) sia dall'impianto termico che provvede al riscaldamento
invernale dell'abitazione. Riqualificazione Energetica Per Riqualificazione
Energetica dell'edificio si intendono tutte le operazioni, tecnologiche
e gestionali, atte al conferimento di una nuova o superiore qualità
prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dellefficienza
energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che
intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno. In generale, gli interventi di Riqualificazione Energetica
del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a: · migliorare il comfort degli ambienti interni; · contenere i consumi di energia; · ridurre le emissioni di inquinanti e il
relativo impatto sull'ambiente; · utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo
sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in sostituzione dei
combustibili fossili; · ottimizzare la gestione dei servizi energetici; Le opportunità di miglioramento andrebbero valutate
con una diagnosi energetica che evidenzi gli interventi principali,
in grado di garantire un retrofit vantaggioso,
interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione energetica
delledificio, e riguardano fondamentalmente: · il miglioramento delle prestazioni dellinvolucro
edilizio (incremento dellisolamento termico, sostituzione dei serramenti
ecc.); · la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti
di climatizzazione invernale e di illuminazione con altri più efficienti dal
punto di vista energetico e con minore impatto sull'ambiente in termini di
emissioni prodotte; · lutilizzo dellenergia gratuita del sole per la
produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici) e termica (collettori
solari); · la corretta gestione della ventilazione naturale e del
raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di condizionamento estivo,
responsabili dellincremento dei consumi elettrici;
· lintroduzione di sistemi di contabilizzazione
individuale dellenergia per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi.
Detrazioni 65% su Riqualificazione Energetica Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già
esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i
pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello
ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi su parti comuni di edifici
condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015
al 30 giugno 2016. La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste
a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai
valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono
quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo
2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo
della detrazione è pari a 100.000 euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La
condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di
trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro
dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto
26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni
d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e
risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la
sostituzione delle finestre
- l’installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di
60.000 euro
- interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta
fino a un valore massimo di 30.000 euro
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
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